lunedì 7 giugno 2010

Legge sulla protezione degli animali - Terzo Reich -



Il 24 novembre 1933 il cancelliere Adolf Hitler firmò la “Legge sulla protezione degli animali”, Tierschutgesetz. Il testo ufficiale fu pubblicato nel Reichgesetzblatt, Gazzetta Ufficiale del Reich, n. 132 del 25 novembre 1933, alle pagine 987-989.
La legge è suddivisa nelle seguenti sezioni:
1. Crudeltà contro gli animali
2. Misure per la protezione degli animali
3. Esperimenti sugli animali vivi
4. Provvedimenti per le pene
5. Conclusione
La legge era stata preceduta da varie iniziative locali, specialmente in Prussia e in Baviera.
Legge sulla protezione degli animali
(24 novembre 1933)
Il governo ha deciso la seguente legge, che qui viene resa nota:
Sezione I
Crudeltà contro gli animali
§ 1
(1) E’ proibito tormentare o maltrattare rudemente un animale senza necessità.
(2) Si tormenta un animale quando gli si causano ripetutamente o continuamente sensibili sofferenze o dolori.
Il tormento non è necessario quando non serve ad un proposito razionale giustificabile.
Si maltratta un animale quando gli si causa sensibile dolore; il maltrattamento è rude quando è connesso con uno insensibile stato della mente.
Sezione II
Misure per la protezione degli animali
§ 2
E’ proibito:
1. trascurare un animale di cui si è proprietari, trattarlo o dargli una sistemazione che gli provochi sensibile dolore o sensibile danno;
2. utilizzare non necessariamente un animale per ciò che chiaramente eccede le sue capacità o gli provoca sensibile dolore, o che, a causa delle sue condizioni, non è in grado di fare;
3. utilizzare un animale per mostre, film, spettacoli, o altri pubblici eventi, in tutti i casi in cui questi eventi provochino all’animale sensibile dolore o sensibile danno alla salute;
4. utilizzare un animale debole, ammalato, sovraffaticato o vecchio, per il quale l’ulteriore vita sia un tormento, per ogni altro proposito che non sia quello di causargli o procurargli una morte rapida e senza dolore;
5. abbandonare un animale domestico per liberarsi di lui;
6. sviluppare o provare il potere dei cani sui gatti, sulle volpi e sugli altri animali;
7. tagliare le orecchie o la coda di un cane più vecchio di due settimane, questo è permesso se è fatto con anestesia;
8. tagliare la coda di un cavallo, questo è permesso se è per rimediare a un difetto o malattia della coda ed è fatto da un veterinario e sotto anestesia;
9. eseguire una operazione dolorosa su di un animale in modo non professionale o senza anestesia, se l’anestesia in casi particolari è impossibile l’operazione deve essere eseguita in accordo con le regole veterinarie;
10. uccidere un animale in un allevamento di pellicce a meno che non si usi l’anestesia ed in ogni caso senza dolore;
11. alimentare forzatamente il pollame;
12. strappare o tagliare le cosce delle rane vive.
§ 3
L’importazione di cavalli con le code accorciate è proibita. Il Ministro dell’Interno può fare eccezioni se speciali circostanze lo richiedano.
§ 4
L’uso temporaneo di animali ungulati per il trasporto nelle miniere è consentito solo con il permesso delle autorità responsabili.
Sezione III
Esperimenti sugli animali vivi
§ 5
E’ proibito operare o trattare animali vivi in modo che possa essere provocato sensibile dolore o danno a scopo sperimentale, a meno che non sia diversamente stabilito dai paragrafi da 6 a 8.
§ 6
(1) Il Ministro dell’Interno può, su proposta del responsabile governativo o delle locali autorità, conferire permessi a laboratori e istituti scientifici di condurre esperimenti su animali vivi, quando il direttore dell’esperimento ha sufficiente conoscenza professionale e affidabilità, sono disponibili adeguate strutture per eseguire gli esperimenti sugli animali, ed esistono garanzie per la cura e il sostentamento degli animali durante l’esperimento.
(2) Il Ministro dell’Interno può delegare la concessione del permesso ad altri alti ufficiali del governo.
(3) Il permesso può essere revocato senza compenso in qualsiasi momento.
§ 7
Nel condurre gli esperimenti sugli animali (§ 5), devono essere osservate le seguenti condizioni:
1. Gli esperimenti possono essere effettuati solo sotto la completa autorità del direttore scientifico o del rappresentante che è stato incaricato dal direttore scientifico.
2. Gli esperimenti possono essere effettuati solo da chi ha ricevuto precedentemente una formazione scientifica o sotto la direzione di una tale persona, ed ogni dolore deve essere evitato per quanto compatibile con l’obiettivo dell’esperimento.
3. Gli esperimenti di ricerca possono essere effettuati solo quando si aspetta un risultato specifico che non sia stato confermato precedentemente dalla scienza o se gli esperimenti possono aiutare a rispondere a problemi ancora non risolti.
4. Gli esperimenti possono essere condotti solo sotto anestesia, a meno che il direttore scientifico non escluda categoricamente l’anestesia o se il dolore connesso con l’operazione sia superato dal danno alle condizioni dell’animale come risultato dell’anestesia.
Non più di una difficile operazione o doloroso ma non sanguinoso esperimento può essere fatto su di un animale non anestetizzato.
Gli animali che soffrono sensibile dolore dopo il completamento di un difficile esperimento, specialmente a seguito di una operazione, devono essere immediatamente messi a morte, dopo il giudizio del direttore scientifico, compatibilmente con l’obiettivo dell’esperimento.
5. Gli esperimenti sui cavalli, i cani, i gatti, le scimmie possono essere effettuati solo quando l’obiettivo non possa essere raggiunto su altri animali.
6. Non possono essere utilizzati più animali di quanto necessario per risolvere la questione esaminata.
7. Gli esperimenti animali a scopo pedagogico sono permessi solo quando altri strumenti come disegni, modelli, tassonomie e film non siano sufficienti.
8. Devono essere effettuate registrazioni sulla specie di animali usati, il proposito, la procedura e il risultato dell’esperimento.
§ 8
Esperimenti sugli animali a scopi giudiziari come le vaccinazioni e l’estrazione di sangue da animali vivi allo scopo di diagnosticare malattie di persone o di animali, o per ottenere siero o vaccini secondo le procedure che sono già state testate o sono riconosciute dallo Stato, non sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi da 5 a 7. Questi animali, tuttavia, devono essere uccisi senza dolore se soffrono sensibile dolore e se è compatibile con gli obiettivi dell’esperimento.
Sezione IV
Provvedimenti per le pene
§ 9
(1) Chiunque non necessariamente tormenti o maltratti rudemente un animale sarà punito con la prigione fino a due anni, con una ammenda o con entrambe le pene.
(2) Chiunque, a parte il caso di cui in (1), conduca un esperimento su animali vivi (§ 5) senza il richiesto permesso, sarà punito con la prigione fino a sei mesi, con un’ammenda o con entrambe le pene.
(3) Una ammenda fino a cinquecentomila marchi o l’imprigionamento, a parte la punizione comminata in (1) e (2), sarà la pena per chiunque intenzionalmente o con negligenza:
1. viola le proibizioni da § 2 a § 4;
2. agisce contro quanto previsto a § 7;
3. viola le linee guida emanate dal Ministero dell’Interno o dal governo provinciale secondo quanto stabilito in § 14;
4. trascura di prevenire che i bambini o altre persone che sono sotto il suo controllo o appartengono alla sua casa violino i provvedimenti di questa legge.
§ 10
(1) In aggiunta alle pene di cui a § 9 per una violazione intenzionale della legge, un animale appartenente al condannato può essere confiscato o ucciso. Invece della confisca si può ordinare che l’animale sia accolto e nutrito fino a nove mesi a spese del reo.
(2) Se nessuna persona può essere identificata o condannata, la confisca o l’uccisione dell’animale può essere effettuata in ogni caso quando gli altri prerequisiti sono presenti.
§ 11
(1) Se qualcuno è ripetutamente colpevole di violazione intenzionale delle norme che sono punibili secondo il § 9 le locali autorità responsabili possono proibire che la persona tenga certi animali o sia coinvolto nel loro commercio per uno specificato periodo di tempo o permanentemente.
(2) Dopo un anno dall’imposizione della pena le autorità locali responsabili possono revocare il provvedimento.
(3) Un animale soggetto a sensibile negligenza nell’alimentazione, cura e mantenimento può essere sottratto al proprietario dalle autorità locali responsabili e risistemato altrove finché sia garantito che l’animale sarà curato in modo superiore ad ogni biasimo. Il costo di questa sistemazione sarà pagato dal reo.
§ 12
Se in un processo giudiziale appare incerto se un atto viola le proibizioni di cui a § 1, (1) o (2), dovrà essere convocato quanto prima nel processo un veterinario e, per quanto concerne un’azienda agricola, sarà sentito un ufficiale dell’agricoltura del governo.
Sezione V
Conclusione
§ 13
L’anestesia, come è intesa in questa legge, significa tutte le procedure che portano ad assenza generalizzata di dolore o eliminano un dolore localizzato.
§ 14
Il Ministro dell’Interno può emettere decreti giudiziari e amministrativi per il completamento e il rafforzamento di questa legge. Se il Ministro dell’Interno non utilizza questo potere, i governi locali possono emettere i necessari decreti per l’attuazione della legge.
§15
Questa legge diviene obbligatoria il 1° febbraio 1934, ad eccezione di § 2, (8) e § 2, (11) per cui il Ministro dell’Interno deve verificare il tempo di attuazione sentito il parere del Ministro dell’Alimentazione e dell’Agricoltura.
Le norme § 1456 e § 360, (13) della legge 30 maggio 1908 rimangono invariate.
Berlino, 24 novembre 1933
Firmato:
Adolf Hitler
Cancelliere

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